R2: No, il solo requisito anagrafico non è sufficiente. Per beneficiare dell’aliquota di contributo maggiorata al 75% e dei relativi punteggi di priorità, devono coesistere tassativamente le condizioni previste dal PSP Nazionale, al paragrafo 4.1.5 e ss.:
-Limite massimo di età: non aver compiuto 41 anni alla data di presentazione della domanda di sostegno;
-Il giovane agricoltore che si insedia, o si è insediato di recente, per la prima volta in un’azienda agricola è considerato capo azienda se assume il controllo effettivo e duraturo dell’azienda agricola in relazione alle decisioni inerenti alla gestione, agli utili e ai rischi finanziari. Pertanto, nel caso costituisca un’impresa individuale, il giovane agricoltore è ipso facto capo azienda.
Nel caso di società, il giovane agricoltore esercita il controllo effettivo se:
-detiene una quota rilevante del capitale;
-partecipa al processo decisionale per quanto riguarda la gestione (anche finanziaria) della società;
-provvede alla gestione corrente della società.
Tali principi vanno applicati tenendo in considerazione quanto previsto dal Codice civile in materia di controllo e poteri di gestione, anche finanziaria, per le varie tipologie societarie.
Il giovane agricoltore deve possedere uno dei seguenti titoli di studio:
–titolo universitario a indirizzo agricolo, forestale, veterinario, o titolo di scuola secondaria di secondo grado a indirizzo agricolo;
-titolo di scuola secondaria di secondo grado a indirizzo non agricolo e attestato di frequenza ad almeno un corso di formazione di almeno 150 ore, con superamento dell’esame finale, su tematiche riferibili al settore agroalimentare, ambientale o della dimensione sociale, tenuto da enti accreditati dalle Regioni o Province autonome, o partecipazione ad un intervento di cooperazione per il ricambio generazionale;
-titolo di scuola secondaria di primo grado con esperienza lavorativa di almeno tre anni nel settore agricolo, documentata dall’iscrizione al relativo regime previdenziale o acquisita nell’ambito dell’intervento di cooperazione per il ricambio generazionale, oppure, per il sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori e per gli interventi di sviluppo rurale, ove previsto nei bandi regionali, titolo di scuola secondaria di primo grado con attestato di frequenza ad uno o più corsi di formazione di almeno 150 ore come stabilito dalla medesima Regione o Provincia autonoma, con superamento dell’esame finale, su tematiche riferibili al settore agroalimentare, ambientale o della dimensione sociale.