FAQ – Bando Misura 8.6 Investimenti in tecnologie silvicole e commercializzazione dei prodotti delle foreste

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D.1 Si chiede di sapere se, nell’ambito delle spese ammissibili relative al Bando 8.6, è possibile acquistare un autocarro nuovo 4 assi 8×8 da immatricolare come “macchina operatrice”, da utilizzare congiuntamente a gru forestale nelle operazioni di concentramento ed esbosco, nonchè per alimentare un cippatore.

R.1 Si. L’art. 7 del Bando di sottomisura esclude unicamente le spese relative all’acquisto di mezzi di trasporto, anche ad uso promiscuo, inclusi i camion e  le autovetture.  Per il caso  di specie, le caratteristiche del  mezzo descritto nel quesito sono da considerarsi ammissibili in quanto trattasi di macchina operatrice destinata esclusivamente ad attività forestale.

 

D.2 Può partecipare al bando una società in cui uno dei soci (non amministratore) è in possesso di progetto di taglio approvato 5 anni fa dalla Regione Basilicata?

R.2  L’art. 6, punto  5, lettera ii., prevede quale requisito di ammissibilità il possesso di un piano di gestione o un progetto di taglio, a seconda della superficie forestale (cod. 650) detenuta o gestita in possesso così come riportata nel fascicolo aziendale validato nell’anno 2023. Ne consegue che il requisito è  da intendersi soddisfatto se almeno una delle particelle (cod. 650) riportate nel fascicolo aziendale sia stata oggetto di autorizzazione al taglio.

D.3 In data 7/12/2021 la Società ha acquistato un cippatore (attrezzatura) dall’Austria di euro 398.500,00 ed ha usufruito sia della 4.0 (ai sensi dell’art. 1, commi da 1054 a 1058, della legge 178/2020 nella misura del 43%) che del Bonus Sud Mezzogiorno (art.1, commi da 98 a 108, della legge n. 208 del 2015 nella misura del 45%). Può partecipare al presente Bando?

R.3 Si. E’ possibile partecipare per l’acquisto di nuove macchine ed attrezzature a scopi forestali. Non è invece possibile chiedere l’ammissione a finanziamento di macchine ed attrezzature già acquistate. In merito al plafond deminimis, il Reg. n. 2023/2831 ha innalzato la soglia erogabile, con questo regime, ad € 300.000,00, che costituisce l’importo massimo concedibile nel triennio.

D.4 Un’impresa forestale, iscritta alla CCIAA con codice ATECO 02 e all’Albo delle imprese forestali, che non ha terreni sul fascicolo con codice 650 può comunque partecipare al bando?

R.4 Si.

D.5 Un’impresa iscritta con codice Ateco 01.13.10 che ha intenzione (partecipando al Bando SRE03) di trasformare la sua attività principale in COD. Ateco 02 può partecipare al bando? L’amministratore può essere quindi considerato un silvicoltore, avendo nel proprio fascicolo aziendale terreni boscati per oltre il 50% del patrimonio complessivo?

R.5 NO. Il possesso di partita iva con codice ATECO 02 è un requisito di ammissibilità previsto dal bando (art. 6 punto 1). Si precisa, altresì, che il bando è stato articolato in due finestre e, pertanto, i neoinsediati che non  hanno ancora il codice ATECO 02 e che hanno presentato domanda di premio di insediamento a valere sull’intervento SRE03 “Avvio di nuove imprese connesse alla selvicoltura” potranno aderire alla sottomisura 8.6 in occasione della seconda finestra.

 

D.6 Ad una ditta è stato concesso, per l’acquisto di un automezzo, il contributo in conto capitale pari al 50% della spesa ammessa grazie al Bando regionale in questione. La stessa ditta può usufruire della 4.0 (art. 1, commi da 1054 a 1058 della Legge 178/2020) in misura del 20%, quindi in totale 50+20= 70% totale per lo stesso automezzo?

R.6 No. Così come indicato nell’allegato 4 del Bando gli aiuti concessi dal PSR 2014-2020 sono cumulabili con le sovvenzioni a carattere fiscale aventi ad oggetto gli stessi costi agevolabili in base al PSR, nel limite delle specifiche aliquote massime di aiuto previste dalle varie Misure del PSR, sempre che il contributo pubblico resti invariato, ossia nei limiti del 50% dell’investimento. Nel caso siano percepiti altri contributi per la medesima spesa finanziata  l’AGEA, come precisato sempre nell’allegato 4 del Bando, procederà alla liquidazione del contributo PSR spettante limitatamente alla quota restante,  fino alla concorrenza del massimale previsto che, nel caso di specie, è pari al 50% dell’importo ammesso.

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