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R.1 Si è possibile produrre un’autocertificazione ai sensi del D.P.R. n.445/00 e s.m.i.
R.2 Si è possibile, come già confermato nella R1.
R.3 Le attestazioni relative alle esperienze professionali dovranno essere trasmesse in copia come allegato alla domanda di riconoscimento (oltre che elencate all’interno del curriculum vitae). A titolo esemplificativo dovranno essere trasmesse copie di contratti, conferimenti di incarico, attestazioni professionali che comprovano l’effettiva esperienza professionale richiesta per i consulenti, in relazione alle tematiche di consulenza per le quali saranno impiegati dal Soggetto prestatore di consulenza riconosciuto.
R.4 L’obbligo di aggiornamento professionale posto dal DM 19 febbraio 2025 e recepito dalle disposizioni regionali, ricade su tutte le tematiche di consulenza per le quali il consulente è stato riconosciuto in possesso di qualifiche adeguate. Si rammenta che l’aggiornamento professionale sulle tematiche di consulenza può ricoprire un ampio spazio di ambiti (a titolo meramente esemplificativo: da ambiti di natura tecnico-specialistica a quelli di natura giuridica e regolamentare).
R.5 Unicamente nell’ambito della presente procedura di riconoscimento dei prestatori di servizi di consulenza non è obbligatorio detenere un fascicolo aziendale sul SIAN: il CUUA è codice fiscale/P.IVA del soggetto richiedente.
R.6 NO, non è possibile, atteso che è la clausola di esclusività (art.3 dell’Avviso pubblico: dichiarazione richiesta obbligatoriamente per tutti i consulenti e liberi professionisti che intendono procedere al riconoscimento quali soggetti prestatori di consulenza) è condizione di ammissibilità: l’eventuale presenza di un medesimo soggetto in due domande distinte è causa di esclusione di entrambe le candidature.
R.7 No, non bisogna compilare il campo “Numero domanda SIAN” in quanto non attinente alla presente procedura.
R.8 Il Registro Unico Nazionale, istituito dal DM 3 febbraio 2016, ha una funzione consultiva e di trasparenza, consentendo alle imprese agricole di accedere all’elenco ufficiale dei soggetti riconosciuti dalle Regioni.
R.9 Le modalità di inquadramento dei consulenti nell’organico dell’ente richiedente non è regolamentato in alcun modo dalla presente procedura, che ha la finalità di riconoscere i consulenti, sulla base dei criteri dettati dall’avviso.
R.10 Si chiede di esplicitare la richiesta di chiarimento, che non risulta essere presente nella FAQ trasmessa
R.11 La richiesta presentata ha natura preistruttoria e non costituisce una richiesta di chiarimenti, pertanto, non può essere accolta. Si rinvia alla documentazione pubblicata per la visione dei requisiti richiesti per il riconoscimento dei soggetti prestatori di servizi di consulenza aziendale in agricoltura.
R.12 Come già chiarito, unicamente nell’ambito della presente procedura di riconoscimento dei prestatori di servizi di consulenza non è obbligatorio detenere un fascicolo aziendale sul SIAN. Le istruzioni per iscriversi alla piattaforma sono illustrate nell’avviso pubblico e pubblicate sulla pagina web della procedura (https://agricoltura.regione.basilicata.it/csr-basilicata-sviluppo-rurale-2023-2027/). Per eventuali richieste di assistenza per l’accesso alla piattaforma SIA-RB è possibile contattare l’assistenza tecnica.
(siarb@assistenza.regione.basilicata.it).