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D.1 In riferimento all’art. 12 del bando se il richiedente è figlio di una ditta boschiva iscritta al registro regionale ed è assunto dalla stessa, è possibile acquisire il punteggio relativo al possesso di una abilitazione professionale nel settore forestale derivante dall’esperienza lavorativa effettuata e dimostrabile?
R.1 I titoli professionali non derivano da esperienza diretta o da assunzione nel settore. Ai fini dell’attribuzione del punteggio, per il possesso di una abilitazione professionale nel settore forestale, è necessario essere in possesso di un titolo abilitativo formalmente conseguito.
D.2 Può avanzare candidatura un’azienda boschiva iscritta da non più di 24 mesi ma che ha le superfici forestali in Puglia e la sede aziendale in Basilicata?
R.2 NO. Possono inoltrare istanza solo i candidati in possesso di almeno il 51% della superficie boscata equivalente (codice 650) presente nel fascicolo elettronico aziendale che ricada nel territorio della regione Basilicata. Di contro possono avanzare candidatura coloro che non posseggono e/o gestiscono direttamente superfici forestale ma che abbiano sede legale ed operativa ricadenti in comuni della regione Basilicata.
D.3 I corsi abilitativi previsti all’art. 12 del bando devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda SIAN?
R.3 I requisiti che danno punteggi ai sensi dell’art. 12 del bando devono essere posseduti dal richiedente al momento di presentazione della candidatura (presentazione sul SIA-RB 1° fase).
D.4 Se una ditta boschiva è proprietaria di superfici forestali di oltre 10 ettari in Puglia, nonostante la sede aziendale ricada in un comune della Basilicata, può essere assegnato il punteggio per la “Conduzione di almeno 10 ettari di superficie forestale equivalente in qualità di proprietario”?
R.4 L’art. 4 del bando stabilisce che l’insediamento deve avvenire sul territorio regionale precisando, inoltre, che in caso di azienda con superficie boscate ubicate anche in altre regioni, almeno il 51% delle stesse debba ricadere nel territorio della regione Basilicata. Ne consegue che anche il punteggio per le caratteristiche aziendali è assegnato per le sole superfici forestali ricadenti nel territorio regionale.
D.5 Il punteggio attribuito per il “possesso di una abilitazione professionale nel settore forestale” è assegnato in presenza del possesso di titolo abilitativo “corso da operatore forestale” indipendentemente dal livello conseguito?
R.5 Ai soli fini dell’attribuzione del punteggio previsto all’art. 12 del bando, per il principio “caratteristiche del soggetto richiedente” viene considerato sia il titolo abilitativo “corso da operatore forestale “, sia il possesso di ulteriori titoli professionali nel settore forestale (ad esempio: corso abilitazione alla guida di trattori forestali; patentino europeo motosega, ecc.), purché riscontrabili da titoli abilitativi formalmente conseguiti, con esclusione di attestati di frequenza e/o di partecipazione.
D.6 Un’azienda agricola avviata da più di due anni nel settore di produzione primaria che intende modificare la propria attività prevalente variandola nel settore forestale o di prima trasformazione del legno può partecipare al bando in questione?
R.6 SI (rif. Art. 6 lettera C. del bando).
D.7 Un’azienda che ha sede legale in Basilicata e sede operativa in altra regione, che detiene superficie boscate equivalenti in Basilicata e in altre regioni, può avanzare istanza di partecipazione al bando?
R.7 Si, solo nel caso in cui le superfici forestali equivalenti ricadano per almeno il 51% in comuni della regione Basilicata.
D.8 Chi è iscritto con codice ATECO 01-50-00 come attività primaria e prevalente ed ha come codice ATECO secondario il 02.4 servizi a supporto per la selvicoltura, può partecipare al bando se trasformerà il codice ATECO in 02 e sarà di importanza primaria?
R.8 Essendo il codice ATECO 02.40 non ammissibile tra le attività imprenditoriali previste dal Bando, se il richiedente muta l’attività prevalente in una o più attività consentite dal Bando rendendola prevalente, può inoltrare la propria candidatura.
D.9 Alle persone fisiche che intendono costituire una nuova PMI e il cui fascicolo aziendale (privo di p.iva nella fase iniziale) non include superfici boscate, può essere assegnato il punteggio relativo alle caratteristiche territoriali (aree B, C, D).
R.9 Nella versione del bando di imminente approvazione, per i criteri di selezione afferenti al principio “Caratteristiche territoriali di livello sub-regionale” il punteggio è attribuito anche alle aziende che non gestiscono direttamente superfici forestali. Tale punteggio è assegnato in base alla ubicazione delle sedi legali ed operative.