FAQ CSR – Bando SRG03 – Partecipazione ai regimi di qualità

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D1. Nel caso in cui l’azienda sia già assoggettata a un OdC con contratto in essere, è comunque tenuta a richiedere la terna dei preventivi o è sufficiente presentare copia del contratto?

R.1 È sufficiente presentare copia del contratto come previsto all’art. 11 lettera a) dall’avviso pubblico.

D2. “Con riferimento al periodo di ammissibilità, sono ammissibili all’aiuto le spese di competenza dell’anno solare 2025, ossia riferite al periodo dal 1/01/2025 al 31/12/2025, per i soggetti che già aderivano ai regimi di qualità al momento della presentazione della domanda di aiuto”; Sono ammissibili quindi anche le spese sostenute nel 2025?

R.2  No. Si  tratta di un refuso sono ammissibili solo le spese di competenza dell’anno solare 2026, ossia riferite al periodo dal 1/01/2026 al 31/12/2026 

D.3 In riferimento all’articolo 7 del bando, e nel dettaglio alla cumulabilità degli aiuti e divieto del doppio finanziamento, le aziende agricole notificate per le sole produzioni primarie che partecipano alla SRA29 non possono partecipare al presente bando?

R.3 Si. Le aziende che notificano le sole produzioni primarie con il metodo biologico e che percepiscono i premi SRA29, non sono ammissibili al bando SRG03.

D.4 In merito all’ammissibilità della spesa, si chiede se sono ammissibili esclusivamente le spese fatturate e sostenute dopo la presentazione della domanda di sostegno? Nella domanda di sostegno al SIAN va inserito l’importo complessivo degli anni previsti?

R.4 No, al momento della presentazione della Domanda di Sostegno, è essenziale prevedere le soglie di spesa annuale che l’azienda sosterrà per i prossimi anni di adesione al bando, attraverso i costi desunti da un contratto se già sottoscritto, un precontratto o preventivo, oppure terna di preventivi. Resta ferma la posizione di prima adesione al/i sistema/i di qualità ossia considerando i primi 5 anni di iscrizione e la soglia minima annuale prevista dal bando di 300,00 euro/anno.

Esempio:

se un’azienda si è iscritta per la prima volta nel 2024 sostenendo una spesa annuale di 400,00 euro/anno desunta dal contratto, potrà partecipare al bando per i prossimi 3 anni (annualità 2026,2027 e 2028) andando ad inserire nella Domanda di Sostegno un importo cumulato di 1.200 euro.

Le fatture dovranno essere rendicontate in una seconda fase (Domanda di pagamento del SAL) allegando la documentazione probante l’avvenuto pagamento per l’annualità in corso (non sono ammesse le fatture pagate in contanti).

D.5 Nel caso di adesione al SQNBA, certificazione indispensabile per le aziende che partecipano al livello 2 dell’ecoschema 1 dei pagamenti diretti, che è un impegno annuale, l’azienda che partecipa all’SRG03, può inserire nella domanda di sostegno che scade il 2026, l’importo da sostenere per 5 anni successivi?

R.5 Si, considerando il sistema di qualità citato anche in caso di adesione all’Ecoschema 1 Livello 2, è possibile partecipare al Bando SRG03 inserendo i costi annuali sostenuti per la certificazione e cumulando la spesa fino ad un massimo di 4 anni (validità dal bando fino a conclusione della programmazione PAC 23/27 n+2).

D.6 Essendo il limite massimo dell’aiuto di euro 2.000,00, se ho un contratto con l’organismo di controllo SQNBA di euro 900,00 all’anno, nella domanda Sian e Siarb, considerando quattro annualità di domanda non posso inserire 3.600,00 ma sempre solo 2000,00?

R.6 No, il limite massimo di spesa è di 2.000,00 euro/anno ad azienda, pertanto se si sostiene un costo di 900,00 euro/anno e per i prossimi 4 anni (periodo di validità del Bando SRG03), la spesa da richiedere nella Domanda di Sostegno è di 3.600,00 euro. Tale spesa sarà liquidata in quattro SAL di 900,00 euro/anno attraverso l’inoltro di quattro Domande di pagamento, una per ogni annualità a partire dal 2026.

D.7 Chi Partecipa già al bando SRA29, non può partecipare alla SRG03? Se invece può per quali costi è previsto il rimborso?

R.7 E’ possibile partecipare all’Intervento SRG03 anche se si percepisce il premio dell’intervento SRA29, con la condizione che l’azienda abbia un livello di certificazione che vada oltre la sola produzione primaria.  In particolare qualora l’azienda è certificata anche per la fase di preparazione e distribuzione di alimenti, la partecipazione all’intervento SRG03 consentirà di coprire “solo i costi di certificazione relativi alle fasi della preparazione e della distribuzione di alimenti biologici (i costi di certificazione relativi alla fase della produzione primaria con metodo biologico sono già ricompresi nel premio previsto per SRA29” (Art. 7 punto 1 del Bando).

D.8 Un’ azienda che ha rilasciato al SIAN la prima notifica di adesione al biologico il 16/02/2021 può partecipare, oppure si considera già oltre i 5 anni ? Ovvero, quale data va presa in considerazione, il rilascio prima notifica al Sian o la prima pubblicazione dell’ ODC che nel caso specifico sarebbe dunque il 12/06/2021?

R.8 La data di riferimento per la prima adesione al biologico è quella relativa al momento in cui la notifica si trova sul SIAN nello stato di “IDONEA”; Tuttavia chi ha iniziato per la prima volta la produzione biologica nell’anno 2021, non potrà partecipare al bando in quanto già trascorsi i primi cinque anni (vedi anche FAQ D.2).

D.9 Per alcune tipologie di contratto, si richiede, laddove non è chiaro l’importo da pagare, se fosse possibile utilizzare la fattura dell’anno 2025, moltiplicandolo per gli anni di impegno previsti da bando. ES: azienda zootecnica che ha aderito al SQNBA nel 2025, con una prima fattura di € 1.200,00, si può utilizzare la fattura anziché il contratto? Nel caso specifico inseriremmo l’importo complessivo in domanda di sostegno di € 4.800,00 (€ 1.200,00 x 4).

R.9 Si, è possibile inserire l’importo della fattura 2025 al fine di determinare solo l’importo annuale. Resta fermo che per poter determinare l’ammontare di spesa per il periodo d’impegno residuo, insieme alla fattura deve comunque essere inviato il contratto firmato con indicata la data di prima stipulazione.

D.10 Un’azienda in biologico dal 2024 che non ha partecipato alla SRA29 tecnicamente avrebbe diritto con il presente bando al rimborso per tre anni rimanenti e quindi fino al 2028. Se però nel 2028 partisse un nuovo bando SRA29, essendo incompatibile, l’azienda potrebbe rischiare di non poter partecipare avendo aderito alla SRG03.

R.10 L’azienda agricola biologica (notifica come produttore) che non ha aderito al premio SRA29, può partecipare all’intervento SRG03 senza alcun vincolo. La stessa azienda in caso di adesione nel 2028 all’intervento SRA29 della PAC 28/34, non potrà percepire i premi per l’intervento SRG03 in fase di pagamento, a seguito dell’esito negativo al controllo sul doppio finanziamento per l’annualità 2028.