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D.1 Per l’impegno dell’area 1 sotto Azione 1.2, cosa si intende per analisi standard rispettivamente per l’acqua da abbeverata e per la determinazione della presenza di micotossine nei foraggi e mangimi?
R1:
- Per l’Area 1 sotto-azione 1.2 è opportuno chiarire che per analisi acqua standard si intende l’analisi microbiologica dell’acqua;
- Per l’Area 1 sotto-azione 1.2 è opportuno chiarire che per la determinazione della presenza di micotossine nei foraggi e mangimi aziendali si intende l’analisi sulle componenti principali della razione alimentare (foraggi, cereali e/o mangimi) o sulla razione alimentare adottata (unifeed) delle seguenti micotossine: Zearalenone, Deossinivalenolo e Tossina T-2. In alternativa può essere determinata, solo per i Bovini e Bufalini da latte, la presenza di aflatossina nel latte, l’unica regolata da norme specifiche.
D.2 Per l’impegno dell’area 1 sotto-azione 1.5 come bisogna definire l’intervallo di 45 gg sui capi in lattazione?
R2:
Come ben specificato nella tabella di cui all’ art. 11 dell’avviso pubblico, l’impegno declinato nell’area 1 sotto-azione 1.5 riguarda il monitoraggio delle mastiti subcliniche dei capi in mungitura, tramite l’analisi periodiche delle cellule somatiche del latte, pertanto è opportuno chiarire che il monitoraggio ogni 45 gg sui capi in lattazione è rapportato al periodo reale di lattazione delle specie beneficiarie e tale periodo deve essere riportato nel “Manuale di corretta prassi”.
D.3 Per gli elementi di verifica del rispetto degli impegni dell’area 4 sotto-azioni 4.2, 4.3 e 4.4 è possibile considerare il “Manuale di corretta prassi”?
R3:
Per l’Area 4 sotto-azioni 4.2, 4.3 e 4.4 è opportuno specificare che quale elemento di controllo può essere valido anche il “Manuale di corretta prassi” qualora redatto secondo i requisiti minimi previsti nell’Allegato A2 e vidimato dal tecnico aziendale .
D.4 Per gli elementi di verifica del rispetto degli impegni dell’area 4 sotto-azioni 4.5 è possibile considerare il “Manuale di corretta prassi”?
R4:
Per l’Area 4 sotto-azione 4.5 è opportuno specificare che quale elemento di controllo può essere valido anche il “Manuale di corretta prassi” qualora redatto secondo i requisiti minimi previsti nell’Allegato A1 e vidimato dal tecnico aziendale .
D.5 Per gli allevamenti ovi caprini in stalla quali sono gli impegni obbligatori considerati dalla regione Basilicata con il bando SRA 30?
R5:
E’ opportuno precisare che per gli ovini e caprini allevati esclusivamente in stalla non si valutano obbligatorie le sotto azioni 4.2 e 4.5.
D.6 Si chiedono maggiori informazioni in merito alla cumulabilità tra livello 2 dell’ecoschema 1 dei pagamenti Diretti e domanda SRA30 Benessere animale.
R6:
È opportuno chiarire che in fase di liquidazione dell’intervento SRA 30 sarà assicurata la necessaria demarcazione della SRA 30 , area di intervento 4.5 “accesso al pascolo, gestione del pascolo (cat. Bovini da carne), con l’intervento Eco 1 – liv 2 , escludendo il percepimento dal pagamento della SRA 30 di impegni analoghi all’Eco 1 – liv 2.
D.7 L’azione 1.6 del Bando SRA 30, prevede l’obbligo di partecipare a specifici programmi di aggiornamento e assistenza tecnica in particolare sul mantenimento e miglioramento del benessere animale per un minimo di 8 ore annuali. Il requisito sulla formazione, può essere ritenuto soddisfatto, se l’allevatore ha conseguito l’attestato di formazione secondo quanto previsto dalla circolare DGSAF 0017996 -11/07/2023 “Formazione sul benessere animale” (Allegato 2), che prevede, tra l’altro, una validità di 3 anni ed il raggiungimento del valore “ottimale” nelle valutazioni in autocontrollo di ClassyFarm?
R7:
L’ impegno 1.6 della sotto-azione Area 1del Bando SRA 30, prevede l’obbligo di partecipare a specifici programmi di aggiornamento e assistenza tecnica in particolare sul mantenimento e miglioramento del benessere animale per un minimo di 8 ore annuali, al fine di migliorare le conoscenze professionali sul Benessere degli animali, dimostrabile da Attestato di frequenza da parte di Enti o Associazione che organizzano corsi specifici sul Benessere animale.
Nel caso specifico, la formazione conseguita secondo quanto previsto dalla circolare DGSAF 0017996 -11/07/2023 “Formazione sul benessere animale” (Allegato 2), che prevede, tra l’altro, una validità di 3 anni ed il raggiungimento del valore “ottimale” nelle valutazioni in autocontrollo di Classy-Farm è ritenuta di livello superiore, pertanto il requisito si ritiene soddisfatto in presenza del relativo attestato di formazione in corso di validità.
